La sperimentazione animale è regolata dal D.Lvo. 26/2014 (attuativo della Direttiva 63/2010/UE), che sostituisce la precedente normativa (D.Lvo. 116/1992), ed ha come oggetto la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (art. 1): la tutela del loro benessere, l’indirizzo verso procedure di sostituzione, riduzione e affinamento (Principio delle 3R), la limitazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo delle buone pratiche veterinarie e di allevamento e la corretta applicazione di anestesia ed analgesia.
A tal fine è stato istituito, in ogni stabilimento utilizzatore, un Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) composto almeno dalla persona o dalle persone Responsabili del Benessere Animale (art. 25), dal Medico Veterinario Designato (art. 24) e da almeno un membro scientifico. Inoltre, ai fini di una corretta applicazione del D.Lvo 26/2014, è stato emanato il Regolamento interno per l'accesso e l'utilizzo delle strutture del CeSAL.
Leggi riguardanti la sperimentazione animale:
Obiezione di coscienza in materia di sperimentazione animale
L’articolo 1 del D.Lvo 413/1993 sancisce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale: ”I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale”.
Per esercitare tale diritto, docenti, ricercatori di ruolo, dipendenti e studenti dell’Ateneo possono usare il fac-simile di dichiarazione di obiezione di coscienza:
Modifiche al Codice Penale (D.L. 473/1993)
Ulteriori modifiche al Codice Penale (D.L. 189/2004)